Ricette e principio attivo: cosa dice la nuova norma

22 Agosto 2012 – Da metà agosto è scattato l’obbligo per i medici di famiglia di indicare sulla ricetta il nome del principio attivo e non del farmaco di marca che lo contiene. Questa nuova norma contenuta nel decreto di Spending Review, che ha scatenato polemiche da parte di medici, delle aziende farmaceutiche e dei consumatori, contempla però alcune eccezioni. Ad esempio, il medico di famiglia potrà aggiungere, oltre alla sostanza contenuta nel farmaco, anche il nome del medicinale commerciale solo nel caso in cui sia specificata e motivata la “non sostituibilità”. Per cercare di capire meglio cosa sta accadendo vogliamo dare voce agli esperti del settore che attraverso i loro comunicati stampa tentano di tranquillizzare l’utenza. Noi condividiamo nella sostanza la nuova norma, che porterà un risparmio notevole sul bilancio dello stato, ma riteniamo che l’applicazione poteva essere introdotta con gradualità dando modo ai cittadini più anziani di assimilare meglio questo sconvolgimento delle loro abitudini. Ricordiamo che alcuni malati cronici arrivano a consumare durante la giornata più di dieci farmaci differenti.
Il farmaco equivalente è decollato grazie all’impegno delle farmacie. – sostiene Federfarma in una dichiarazione alla stampa - La sua stessa esistenza ha permesso al SSN di risparmiare; risparmia anche il cittadino che assume il medicinale con prezzo di riferimento e quindi non paga la quota di compartecipazione. Di questo è convinta anche la V Commissione Bilancio del Senato che ha approvato un emendamento finalizzato a favorire l’inizio di una terapia con una prescrizione medica per principio attivo, svincolata quindi da qualsiasi riferimento ad un marchio (sia che si tratti di un generico, sia che si tratti del farmaco originario). Con questa norma il cittadino continuerà a trovare facilmente il farmaco nella farmacia sotto casa e continuerà ad essere assistito nella scelta dal suo farmacista.”
Il Ministero della Salute chiarisce meglio la nuova norma attraverso un comunicato che riportiamo in maniera integrale. “Sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legge n° 95/2012 in corso di conversione, per la prima volta nella nostra legislazione si parla esplicitamente della prescrizione di un farmaco mediante anche l’indicazione del ‘principio attivo’. Una volta entrato in vigore il provvedimento, sulla ricetta rossa, cioè quella dove sono prescritti i farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale, dovrà comparire il nome del principio attivo, cioè il nome della sostanza, contenuta nel farmaco, che possiede proprietà terapeutiche. Questo è già sufficiente perché la ricetta sia valida. Il cittadino con questa ricetta si reca in farmacia e il farmacista gli consegna il farmaco dal prezzo più basso contenente quel principio attivo. La norma prevede anche che il medico “ha facoltà” di aggiungere, oltre al principio attivo, anche il nome commerciale di un farmaco, specificando sulla ricetta che esso è “non sostituibile”, ma in tal caso deve giustificare la non sostituibilità con una sintetica motivazione scritta. Per esempio può scrivere che il farmaco equivalente deve essere quello prodotto da quella azienda e non da un’altra, perché esso non contiene un eccipiente al quale il paziente in oggetto è allergico. In questo caso il farmacista deve consegnare il prodotto indicato dal medico nella ricetta. Queste disposizioni non riguardano le terapie croniche già in corso. Infatti il legislatore ha evitato di introdurre una normativa che potesse provocare possibili, sebbene rari, inconvenienti, nel corso di una terapia, a causa del passaggio da un medicinale all’altro, sia pur di uguale composizione. Resta ferma la possibilità per il paziente, già prevista dal decreto 'Cresci Italia' dello scorso gennaio (articolo 11 comma 12 del testo convertito dalle Camere) di richiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo ma con un costo più alto, pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso. Quando al paziente è consegnato il farmaco avente il costo più alto di quello ammesso al rimborso (o perché il medico ha usato la clausola di non sostituibilità, o perché è il paziente a pretendere dal farmacista un medicinale più costoso) la differenza fra i due prezzi è a carico del cliente. I medici conoscono correttamente i principi attivi dei prodotti farmaceutici. In ogni caso nelle liste pubblicate dall’Aifa i prodotti sono già raggruppati anche per principio attivo.

Antonio Barcella
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