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giugno 2013 – Il prossimo 18 giugno entrerà
in vigore la riforma
del condominio varata con un disegno di legge del 20 dicembre
2012. La novità è di ampia portata perché prevede
sostanziali modifiche e semplificazioni alla gestione quotidiana delle
persone che convivono nei palazzi. Le nuove norme riguarderanno la
figura degli amministratori, le assemblee, i lavori condominiali,
il riscaldamento, la morosità e tante altre questioni che portano
spesso gli inquilini a ricorrere alla legge. Ecco alcune delle modifiche
principali:
Assemblea - L’amministratore è tenuto a convocare
l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino
interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente
comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico
e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. La
delega deve essere scritta e se i condomini sono più di venti
il delegato può rappresentare al massimo un quinto del valore
proporzionale. Le delibere nulle possono essere impugnate senza limiti
di tempo da chiunque ha un interesse da dimostrare. Le delibere annullabili
(contrarie alla legge o al regolamento di condominio) possono essere
impugnate dai condòmini dissenzienti o dagli astenuti (articolo
1137), entro 30 giorni dalla data di deliberazione, e dagli assenti
entro 30 giorni dalla data di comunicazione del verbale.
Amministratore - Quando i condomini sono più
di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore
è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno
o più condomini o dell’amministratore dimissionario. L’accettazione
dell’incarico di amministratore deve avvenire per iscritto con un
documento in cui si specifica l’onorario. Per l’amministratore esiste
l’obbligo di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Con la riforma una società può svolgere l'incarico di
amministratore di condominio. Obbligo di tenuta dei registri dell’anagrafe
condominiale, dei verbali, di nomina dell’amministratore e di contabilità.
Animali - I regolamenti di condominio non possono
vietare la detenzione degli animali domestici.
Conto Corrente - L’amministratore è obbligato
a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini
o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto
del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario,
intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore,
può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie
spese, della rendicontazione periodica.
Impianto centralizzati - Il condomino può
rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento
o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri
di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal
caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole
spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua
conservazione e messa a norma. L’installazione di impianti di videosorveglianza
sulle parti comuni è approvata con la maggioranza degli intervenuti
e 1/2 del valore. Riconosciuto il diritto del singolo condòmino
alla ricezione radiotelevisiva con impianti individuali.
Morosità - chi non paga le spese condominiali
sarà portato in giudizio entro sei mesi dall'amministratore.
in caso di morosità, l'amministratore è tenuto a comunicare
i dati dei condomini morosi ai creditori non ancora soddisfatti che
lo interpellino (ad esempio, l'impresa che fornisce il combustibile
per il riscaldamento). In caso di mora nel pagamento dei contributi
che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può
sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni
suscettibili di godimento separato.
Parti comuni - si potrà modificare l’uso delle
parti comuni con i quattro quinti dei partecipanti e del valore.
Comunicazione lavori - Le opere eseguite dal singolo
all'interno della propria unità immobiliare o su parti comuni
che gli siano state attribuite in uso esclusivo, diversamente da quanto
fin ora previsto, devono sempre essere comunicate preventivamente
all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.
Antonio
Barcella
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