AMA - Eliminazione dei cassonetti stradali dopo estensione raccolta differenziata

29 luglio 2014 Dopo ben sette anni dalla prima sperimentazione della raccolta differenziata, che ha visto protagonista la metà di Colli Aniene che va da viale Palmiro Togliatti verso il GRA, questo tipo di raccolta rifiuti è stata estesa a tutto il quartiere. Quindi anche i cittadini della restante zona di Colli Aniene che si affacciano sulle vie Santi, Ernesto Rossi, Galati, Sacco e Vanzetti, etc. dovranno differenziare i propri rifiuti casalinghi e gettarli negli appositi contenitori in plastica colorata (verde=indifferenziata, bianca=carta, marrone=umido, blu=plastica) mentre il vetro dovrà essere inserito nelle apposite campane stradali.
Da ieri l'AMA ha iniziato la fase di progressivo ritiro dei cassonetti dalla sede stradale riconsegnando le strade ad un sufficiente livello di decoro. Per i residenti di Colli Aniene che già usufruiscono del servizio porta a porta l’unica novità è che i contenitori in vetro devono essere separati da quelli in plastica e metallo e inseriti nelle apposite campane stradali. Il calendario di raccolta resta invariato.
L’A.M.A. nella Determinazione Dirigenziale n.857 del 22/mag/2014 ricorda:
- L'obbligo da parte delle utenze domestiche e non domestiche di tali Municipi di conferire i rifiuti secondo la modalità stradale e porta a porta, così come disciplinata dal “Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani”, nei giorni e negli orari che saranno stabiliti e resi noti dal Soggetto gestore, AMA S.p.A.
- L'obbligo da parte delle utenze domestiche e non domestiche presenti in tali Municipi di conferire i rifiuti secondo le indicazioni definite dal Soggetto gestore, AMA S.p.A, nel materiale informativo distribuito.
- L'obbligo da parte delle utenze domestiche e non domestiche presenti nelle zone ove è attivata la raccolta porta a porta di posizionare i bidoncini assegnati sempre in aree interne al condominio o all'esercizio commerciale.
L'obbligo da parte delle utenze domestiche e non domestiche presenti nelle zone ove è attivata la raccolta porta a porta di provvedere alla pulizia dei bidoncini assegnati.
- L'obbligo da parte delle utenze domestiche e non domestiche presenti nelle zone ove è attivata la raccolta porta a porta di provvedere alla movimentazione (esposizione negli orari di raccolta e ritiro dopo l'avvenuto svuotamento) dei bidoncini assegnati, fatte salve tutte quelle situazioni di forte criticità nelle quali il condominio (da intendersi come condomini le edificazioni ove siano presenti più di 8 utenze) trovi un esplicito diverso accordo con il soggetto gestore AMA SpA, da formalizzare con apposito atto, sottoscritto dall'Amministratore dello stabile e dal soggetto gestore. Il condominio, in questo caso, si dovrà attivare per la realizzazione di tutte le eventuali infrastrutture necessarie a rendere la movimentazione possibile e rapida per gli operatori del Soggetto gestore (come ad esempio, collocazione di scivoli, tastierini per l'apertura dei cancelli, ringhiere di protezione, ecc.), sostenendo ogni spesa utile a tale scopo.
- L'obbligo da parte delle utenze domestiche presenti nelle zone ove è attiva la raccolta porta a porta residenti in condomini al di sotto delle 8 utenze di provvedere sempre alla movimentazione delle dotazioni destinate alla raccolta.
- L'obbligo da parte del Soggetto gestore, AMA S.p.A., di informare gli utenti coinvolti sia delle date di attivazione dei servizi, sia delle modalità di conferimento e di raccolta in ogni dettaglio e sia di ogni eventuale cambiamento delle stesse.
Il conferimento effettuato in difformità dalle modalità e dei tempi indicati dal soggetto gestore nonché ogni comportamento non conforme a quanto prescritto con la presente determinazione, costituiscono violazione del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani (Delib. C.C. n. 105 del 12 maggio 2005), con particolare riferimento agli artt. 12, 14, 15, 16, 17, 18 e, come tali, saranno sanzionati ai sensi e nella misura stabilita dal richiamato Regolamento. Alla verifica del rispetto di quanto stabilito in forza del presente provvedimento dovranno provvedere la Polizia di Roma Capitale, nonché gli altri soggetti a tal fine individuati dall'art. 62 del citato Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Antonio Barcella
www.collianiene.org
news@collianiene.org

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Commenti

2 agosto 2014 - L'unica vera differenza fra la raccolta rifiuti come era prima e ora con la differenziata, riguarda la responsabilità della pulizia del sito ove stazionano i secchi. Prima era territorio comunale e avrebbe dovuto provvedere il Comune di Roma attraverso gli operatori AMA che con cadenza variabile, ma sempre intorno ai 30 giorni, provvedeva. Ora la sporcizia che cade in terra, per colpa degli operatori AMA, dei condomini zozzoni, e dei zingari che, per cercare qualcosa, buttano tutto all'aria, deve essere tolta IMMEDIATAMENTE dal Condominio responsabile, pena MULTA. Mauro