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ottobre 2014 –
L’indigesta tassa sulla casa, che a dispetto del nome "IUC-Imposta
Unica Comunale" è composta di ben tre balzelli (IMU, TARI,
TASI), si avvicina ad una nuova tappa per svuotare le tasche degli
italiani. Il 16 ottobre è il termine per il
versamento della rata di acconto 2014 con la novità importante
che molti non hanno ancora capito: dovranno versare una quota anche
gli inquilini (20 % secondo quanto deliberato da Roma Capitale). I
continui cambiamenti, introdotti ogni anno dal Governo, creano sconcerto
e dubbi anche agli esperti della materia ed è per questo che
riproduciamo le istruzioni riportate sul sito ufficiale di Roma Capitale
E' disponibile il programma
di calcolo della Tasi per l'anno 2014. Il Dipartimento Risorse
Economiche ha predisposto una circolare
informativa sul tributo.
Di seguito le informazioni utili sulla TASI:
Con le Deliberazioni n. 47, 35 e 38, l’Assemblea Capitolina ha approvato
il Regolamento IUC e le aliquote IMU e TASI per il 2014.
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi
titolo un’unità immobiliare; quindi entro il 16 ottobre saranno
tenuti al pagamento pro quota (20 % secondo quanto deliberato da Roma
Capitale) anche gli inquilini, comodatari e chiunque detenga a qualsiasi
titolo un immobile soggetto alla TASI.
Le aliquote da applicare sono:
• 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze
con l’eccezione degli immobili accatastati come A1, A8, A9.
La stessa aliquota si applica anche per le seguenti fattispecie:
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (Decreto
Interministeriale n.146 del 22/4/2008);
- Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio;
- A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso
in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni
della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata;
- L’unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado
(genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione
che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore
a 15.000,00 Euro annui. (Per requisiti e condizioni vedi nota in fondo)
Alle unità immobiliari sopra indicate si applicano le seguenti
detrazioni dell’imposta dovuta rapportate al periodo dell’anno durante
il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
Attenzione: per il calcolo della detrazione spettante vanno sommate
la rendite catastali dell’abitazione con quelle delle eventuali pertinenze.
- 110,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente
al 1° gennaio, fino a 450,00 Euro;
- 60,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente
al 1° gennaio, fra 451,00 Euro e 650,00 Euro;
- 30,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente
al 1° gennaio,
fra 651,00 Euro e 1.500,00 Euro.
• 1,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze
classificate A1, A8 e A9;
• 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
• 0,8 per mille per tutti gli altri immobili.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, il valore del
20% del tributo TASI è dovuto dall’occupante.
COMODATO D’USO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO
L’equiparazione all’abitazione principale sia per l’IMU che per la
TASI dell’unità immobiliare e relative pertinenze concesse
in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale,
opera a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare
con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui. L’equiparazione opera
limitatamente ad una sola unità immobiliare.
In questo caso, il soggetto passivo deve presentare l’apposita dichiarazione,
unica per IMU e TASI, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello
di applicazione dell’aliquota.
Alla dichiarazione vanno allegati copia del contratto di comodato
registrato e l’attestazione ISEE.
Modalità di pagamento e codici tributo
-3958 per le abitazioni principali e relative pertinenze
- 3960 per le aree fabbricabili
- 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3961 per altri fabbricati (comprese le seconde case)
Il codice Comune per Roma è H501
Per gli inquilini ATER che vogliono conoscere le aliquote da applicare
e calcolare l'importo dell'imposta dovuta, si invita a consultare
il sito di ATER Roma. Mentre per chi ha un appartamento in affitto
della Romeo Gestioni può telefonare al numero 06 32876219 dove
saranno date tutte le informazioni necessarie o, in alternativa, andare
negli Uffici di Zona che sono preposti per le informazioni, per il
IV Municipio Via Giovanni Palombini, 15 dalle 9.00 alle 13.00.