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ottobre 2016 - Una lettera
del Dipartimento Programmazione e Abitazione Urbanistica, datata
27/10/2016, tenta di fare luce su alcuni dei punti più intricati
sulla necessità di “affrancare” in caso di
vendita di un appartamento costruito in regime di edilizia agevolata
nei cosiddetti piani di zona. Detta nota è scritta nel solito
linguaggio burocratese che è assai difficile da interpretare
se non per gli addetti ai lavori. I numerosi casi di diritto di superficie,
diritto di proprietà, presenza di convenzioni rendono la materia
molto complessa e allontanano il cittadino da quella cattiva amministrazione
che per anni non si è pronunciata sulla questione. Per questo,
prima della vendita del vostro appartamento, vi invitiamo ad approfondire
con un esperto portando tutte le carte relative all’atto di acquisto
onde evitare cattive sorprese. Colli Aniene stessa, pur essendo stata
costruita 40 anni fa, presenta differenze tra immobile ed immobile
e per diversi edifici occorre presentare domanda di “affrancatura”.
Cosa
sostiene la nota:
"Tutti gli immobili realizzati su aree ricomprese nei piani
di zona (1°e 2° P.E.EP.), siano essi realizzati in diritto
di superficie che in diritto di proprietà, sono soggetti alla
procedura di affrancazione, qualora assoggettati al regime convenzionale
ex art 35 della L. 865/71, sempre che siano trascorsi cinque anni
dal primo atto di trasferimento.
Specificatamente:
1. In presenza di convenzione stipulata ai sensi dell’art. 35 L. 865/71,
tra l’Amministrazione Comunale e l’operatore, ai fini dell’eliminazione
del vincolo del prezzo massimo di cessione, occorre stipulare in convenzione
integrativa prevista dall’art. 5, comma 3 bis della L. 106/11. Detta
normativa opera anche laddove vi siano convenzioni ( ad esempio il
P.d.Z. Tiburtino Sud”) inerenti assegnazioni effettuate ai sensi dell’art.
11 della L. 167/62, anche di natura permutativa che, benché
stipulate in vigenza del regime della L.865/1971, non contengono l’articolo
relativo ai criteri per la determinazione del prezzo massimo di cessione.
2. In tal caso, in assenza di previsione convenzionale, si rinvia
alla fonte normativa che regolamenta la materia (art. 35 L. 865/71)
che espressamente prevede la determinazione del prezzo massimo di
cessione per immobili ricadenti in area P.E.EP.
3. Nella diversa ipotesi in cui vi siano immobili realizzati a seguito
di assegnazioni effettuate sulla base di verbali della Commissione
ex art. 11 della L. 167/62, cui non è seguita
alcuna convenzione, e gli stessi non soggiacciono alla disciplina
di cui all’art. 5, comma 3 bis della L. 106/11 che esplicitamente
recita che l’eliminazione del vincolo riguarda i gravami “contenuti
nelle convenzioni” e pertanto in tali casi l’istituto dell’affrancazione
non può ritenersi applicabile.
4. Occorre infine segnalare che non sono assoggettabili alla disciplina
dell’affrancazione gli immobili che ricadono nel regime transitorio
di cui all’art. 36 della L. 865/71, ove si prevede che “Le disposizioni
contenute nell’articolo precedente non si applicano alle aree che
alla data di entrata in vigore della presente legge siano state acquisite,
previa assegnazione da enti pubblici o da cooperative o siano state
cedute, anche in superficie, dal comune a privati, o per le quali
alla medesima data, sia pervenuta l’assegnazione e sia in corso il
procedimento di espropriazione da parte di detti enti o cooperative”.
Conseguentemente, come si evince dalla lettura del precedente testo
normativo, se l’area oggetto di convenzione è stata acquisita
al patrimonio indisponibile del comune di Roma a mezzo procedura espropriativa
promossa o avviata in data anteriore alla L. 865/71, non sussisteva,
per l’operatore, l’obbligo della presentazione della tabella dei prezzi
massimi di cessione."
Per
quanto riguarda Colli Aniene, intanto bisogna subito precisare che
il nostro quartiere fa parte del Piano di Zona n. 15 “Tiburtino
Sud” in attuazione della legge 18 aprile 1962 n. 167, questa
precisazione è importante in quanto le specifiche della legge
prevedevano, come condizione al rilascio della concessione edilizia
(a norma dell’art. 18 della predetta legge 167/62, modificata con
l’art. 5 L. 904/65), la sottoscrizione di opportune convenzioni tra
le cooperative (o i costruttori) proprietari dei terreni ed il Comune
di Roma, onde regolamentare gli oneri di urbanizzazione ed edificazione
(dal
blog dell’Immobiliare Progetim) .
In poche parole le convenzioni per gran parte degli edifici di Colli
Aniene sono state stipulate in base all’art. 16 e 18 della legge 18
aprile 1962 n°167, modificata con l’art. 3 della legge 21 luglio
1965 n°904 (quindi precedente all’ ex art 35 della L. 865/71 citato
nella nota). In gran parte dei casi, non esiste nessun diritto
di proprietà o di superficie e, di conseguenza, la
gran parte degli immobili non rientrano nei casi contemplati dalla
sentenza del 2015 e dalle varie delibere del comune di Roma come anche
indicato nella FAQ
n°7 sul sito del comune:
“7. Si affrancano anche gli immobili realizzati senza
convenzione ex art.35 L.865/71?
Gli immobili realizzati senza convenzione non sono sottoposti alla
procedura di affrancazione. Ciò è desumibile dalla lettura
delle linee guida approvate con deliberazione G.C. n. 13 del 5 agosto
2016, Allegato “A”, laddove al punto b), concernente l’Ambito di applicazione
dell’istituto dell’affrancazione, espressamente si dispone che: ”sono
soggette alla procedura di affrancazione ex art.35 L.865/71 le singole
unità abitative e loro pertinenze ( art.31, comma 49bis, L.n.448/1989)
individuate dalle convenzioni sottoscritte tra Roma capitale ed il
concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà.”
Continueremo a seguire la questione che interessa tanti cittadini
romani in attesa di sbloccare la propria compravendita e che non riescono
a districarsi in questa “giungla burocratica” col pericolo
di pagare un balzello salato che potrebbe essere non dovuto.
Antonio
Barcella
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