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giugno 2018 - Le disposizioni anticipate di trattamento,
comunemente definite testamento biologico
o biotestamento, sono regolamentate dall’art.
4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore
il 31 gennaio 2018. In previsione di un'eventuale futura incapacità
di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni
mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede
la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie
volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché
il consenso o il rifiuto su: accertamenti diagnostici, scelte
terapeutiche, singoli trattamenti sanitari.
Dal prossimo 1° luglio, i cittadini residenti a Roma,
maggiorenni e capaci di intendere e di volere possono, attraverso
apposite Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), esprimere
le proprie volontà in merito ai trattamenti sanitari
o scelte terapeutiche, indicando anche un “fiduciario” che
faccia le proprie veci nelle relazioni con il medico e le
strutture sanitarie.
Le persone interessate potranno depositare la propria DAT
presso uno dei 15 Municipi romani, a prescindere dallo specifico
domicilio di residenza territoriale.
Legge
del 22 dicembre 2017 n. 219 – “Norme in materia di
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”
La legge 22 dicembre 2017 n. 219, entrata in vigore il 31
gennaio u.s., recante “Norme in materia di consenso informato
e di disposizioni anticipate di trattamento”, nel rispetto
dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione
e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea, mira a tutelare il diritto alla vita,
alla salute, alla dignità ed all’autodeterminazione
della persona, stabilendo che – tranne che nei casi espressamente
previsti dalla legge – nessun trattamento sanitario può
essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero
e informato della persona interessata.
Nell’ambito della sopracitata legge, l’art. 4 stabilisce al
comma 1 che ogni persona maggiorenne e capace di intendere
e di volere può, attraverso apposite disposizioni anticipate
di trattamento, di seguito per brevità denominate DAT,
esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti
sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto
ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche ed a singoli
trattamenti, indicando altresì un “fiduciario”, che
ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il
medico e le strutture sanitarie.
Il sopracitato art. 4 precisa inoltre che le DAT devono essere
redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata
ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal
disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune
di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione
in apposito registro, ove istituito, …omissis .
Con riferimento alla relativa procedura si precisa che:
a) l’ufficio di stato civile è legittimato a ricevere
le DAT esclusivamente da cittadini residenti in Roma Capitale;
b)
la DAT deve essere consegnata personalmente dal disponente,
che deve essere maggiorenne, e deve recare la sua firma autografa;
c)
l’ufficiale non partecipa alla redazione delle disposizioni
né deve fornire informazioni o avvisi in merito al
contenuto delle stesse, deve solo verificare i presupposti
della consegna, come indicati ai punti a) e b), e ricevere
la DAT;
d)
ai sensi dell’art. 4 commi 1, 2, 3 e 4 della L. 129/2017,
nella DAT potrà essere indicato un fiduciario, che
deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e
volere, che accetterà la nomina mediante la sottoscrizione
della DAT medesima oppure con atto successivo, che viene allegato
alla DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia della
DAT, in tal caso il disponente dovrà presentare all’atto
di deposito della DAT un’ulteriore copia. La nomina del fiduciario
potrà avvenire anche in un momento successivo al deposito;
per tale evenienza disponente e fiduciario dovranno presentarsi
allo stesso ufficio dove è stata registrata la DAT
per sottoscrivere il modulo di nomina, che dovrà essere
allegato alla DAT già depositata. Nel caso il fiduciario
sia impossibilitato a recarsi personalmente presso lo sportello
municipale, la dichiarazione di accettazione della nomina,
sottoscritta con firma autografa dal fiduciario, potrà
essere consegnata dal disponente purché corredata di
copia del documento d’identità del fiduciario;
e)
il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto,
che è comunicato al disponente;
f)
senza un’esplicita accettazione da parte del fiduciario, la
nomina del fiduciario non produce effetti;
g)
l’incarico al fiduciario può essere revocato in qualsiasi
momento dal disponente, con le stesse modalità previste
per la nomina e senza obbligo di motivazione;
h)
le DAT presentate saranno registrate in un ordinato elenco
cronologico e sarà assicurata la loro adeguata conservazione
in conformità ai principi di riservatezza previsti
dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati
personali;
i)
della DAT presentata sarà rilasciata formale ricevuta
con l’indicazione dei dati anagrafici del dichiarante, data,
firma e timbro dell’ufficio. Tale numero di ricevuta potrà
essere apposto anche sulla copia della DAT eventualmente presentata
dal disponente ed allo stesso riconsegnata, trattenendo però
l’originale, nonché sulla copia da rilasciare all’eventuale
fiduciario;
j)
le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta
di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e
tassa.
I cittadini residenti in Roma Capitale, interessati alla dichiarazione,
potranno depositare la propria DAT a far data dal 1° luglio
2018 presso uno dei 15 Municipi (a prescindere dallo specifico
domicilio di residenza territoriale), che dovrà essere
consegnata in busta aperta in modo che sia possibile verificare
la presenza in calce della firma autografa del dichiarante.
Le eventuali variazioni alla DAT o la revoca devono essere
presentate nel Municipio dove è depositata la DAT originaria.
Per tale deposito il cittadino utilizzerà la modulistica,
reperibile nella sezione Modulistica o presso gli Uffici Municipali,
che prevede: