26
marzo 2020 - Cambia ancora una volta il modello di
autodichiarazione in caso di spostamenti che introduce nuove
modifiche alla luce delle ultime disposizioni sugli spostamenti.
Il modulo aveva subito nei giorni scorsi diverse variazioni
di cui quella più importante è l’introduzione
di una nuova voce con la quale l'interessato deve auto dichiarare
di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma
1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto
assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora
per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero
risultati positivi al virus "COVID-19".
Il nuovo modello prevede anche che l'operatore di polizia
controfirmi l'autodichiarazione, attestando che essa viene
resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante.
In tal modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare
all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento
di identità.
Il modulo è reperibile sul sito del Ministero
dell’Interno e occorre fare riferimento all’ultima versione
pubblicata (quella
in vigore oggi).
Coronavirus, salgono a oltre 2 milioni e 600mila le
persone controllate: più di 200 mila nella giornata
di ieri
Salgono
a 2.675.113 le persone controllate dall'11 al 25 marzo 2020,
115.738 quelle denunciate ex articolo 650 c.p., 2.737 le denunce
ex articolo 495 c.p., 1.233.647 gli esercizi commerciali controllati
e 2.607 i titolari denunciati.
In particolare, nella giornata di ieri, le Forze di polizia
hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento
del contagio, 202.188 persone di cui 5.774 sono state denunciate.
Gli esercizi commerciali controllati sono stati 92.445, denunciati
101 esercenti e sospesa l'attività di 23 esercizi commerciali.
In allegato il report complessivo sui controlli effettuati
dall'11 marzo al 25 marzo.
Con l'entrata in vigore del decreto legge n.19/2020, pubblicato
ieri sulla Gazzetta Ufficiale, è efficace il nuovo
sistema sanzionatorio previsto all'art.4, che tra l'altro,
prevede, nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure di
contenimento del contagio da coronavirus, l'applicazione,
salvo che il fatto costituisca reato, della sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000. Pertanto,
non si applicano più le sanzioni contravvenzionali
previste dall'art. 650 c.p.
Il nuovo regime sanzionatorio riguarda anche alle violazioni
commesse alla data di entrata in vigore del decreto legge
ma, in tali casi, le sanzioni amministrative sono applicate
nella misura minima ridotta alla metà. (Fonte sito
Ministero Interni)