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settembre 2017 - L’importante novità del nuovo
anno scolastico è il decreto vaccini: legge n. 73 del
7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31
luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in
materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e
di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
In poche parole attraverso questa legge si stabilisce l’obbligo
di vaccinazione, per minori tra gli zero e i 16 anni, e anche
per i minori stranieri non accompagnati, di dieci vaccinazioni,
che vengono effettuate gratuitamente. Le vaccinazioni che
diventano obbligatorie «in via permanente» sono:
antipolio, antidifterica, antitetanica, antiepatite virale
B, antipertosse, antiHaemophilus influenzae di tipo b. Altre
4 vaccinazioni sono invece obbligatorie «sino a diversa
successiva valutazione» dopo una verifica triennale
e dunque fino al 2020. E sono: antimorbillo, antirosolia,
antiparotite, antivaricella. La legge prevede che siano esonerati
dall’obbligo i bambini immunizzati per effetto della malattia
naturale, quelli cioè che l’hanno già contratta,
o quelli che si trovano in particolari specifiche condizioni
cliniche: in questo caso la vaccinazione potrà essere
posticipata.
DOCUMENTI
NECESSARI – Se sono già state effettuate tutte
le vaccinazioni occorre presentare copia del libretto delle
vaccinazioni timbrato dalla ASL o il certificato vaccinale
o un’attestazione dello stato vaccinale rilasciato dalla ASL.
MALATTIE GIÀ CONTRATTE – Se un bambino
ha già avuto una o più delle malattie per le
quali è richiesta la vaccinazione è sufficiente
che il medico di medicina generale o il pediatra di libera
scelta attesti che tuo figlio ha già avuto la malattia.
In ogni caso, effettuare una vaccinazione non comporta alcun
rischio per un soggetto immunizzato, ma rafforza comunque
le difese immunitarie.
MANCANZA
DEL LIBRETTO VACCINALE - Puoi presentare un’autocertificazione
per dichiarare le vaccinazioni effettuate entro il 31 ottobre
2017 per la scuola dell’obbligo o entro il 10 settembre 2017
per i nidi e la scuola dell’infanzia. Entro il 10 marzo 2018
dovrai presentare copia del libretto delle vaccinazioni timbrato
dalla ASL o il certificato vaccinale o un’attestazione dello
stato vaccinale rilasciato dalla ASL.
VACCINAZIONI
EFFETTUATE NON RISULTANTI SUL LIBRETTO VACCINALE
- Devi recarti alla ASL per ottenere la registrazione sul
libretto.
IMPOSSIBILITÀ
A VACCINARSI - Se tuo figlio si trova in condizioni
di salute che non gli consentono di vaccinarsi in maniera
definitiva, devi richiedere al pediatra di libera scelta o
al medico di medicina generale di tuo figlio un’attestazione
per giustificare la mancata somministrazione. Se invece tuo
figlio è malato in modo temporaneo, puoi posticipare
la data della vaccinazione fino alla sua guarigione, presentando
un’attestazione del pediatra di libera scelta o del medico
di medicina generale di tuo figlio.
MANCANZA
DI ALCUNE VACCINAZIONI AL 10 SETTEMBRE (bambini da
0 a 6 anni) – Il bambino può frequentare regolarmente,
purché tu dimostri di aver prenotato la vaccinazione
alla ASL, che provvederà ad eseguire la vaccinazione
(o ad iniziarne il ciclo, nel caso preveda più dosi)
entro la fine dell’anno scolastico. Nel caso di scolari/studenti
di età tra 6 e 16 anni potranno frequentare, ma, verrai
contattato dalla ASL per un colloquio informativo. Ove tu
non provveda, comunque, a far vaccinare tuo figlio, ti verrà
applicata una sanzione pecuniaria.
Fonte
Ministero della Salute – Opuscolo “Nuovo Decreto Vaccini –
Facciamo Chiarezza”
I
MODULI DI AUTOCERTIFICAZIONE DELLA REGIONE LAZIO:
-
Ho
già fatto il vaccino
-
Effettuerò
o completerò le vaccinazioni
Antonio
Barcella
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